PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 2 dell'articolo 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di seguito denominato «codice del consumo», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine, l'iniziativa può essere intrapresa dalla stessa Autorità con autonoma decisione».
      2. Al primo periodo del comma 7 dell'articolo 26 del codice del consumo, le parole: «a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad una somma pari al 3 per cento del fatturato lordo relativo all'ultimo bilancio approvato e, comunque, non inferiore a 10.000.000 di euro».
      3. Dopo il primo periodo del comma 7 dell'articolo 26 del codice del consumo, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente: «Nel quantificare la sanzione l'Autorità tiene altresì conto del numero dei potenziali consumatori e concorrenti danneggiati, nonché del fatturato del soggetto che ha commesso la violazione».
      4. Al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 26 del codice del consumo, le parole: «25.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro».
      5. Al comma 10 dell'articolo 26 del codice del consumo, le parole: «a 50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad una somma pari all'1 per cento del fatturato lordo relativo all'ultimo bilancio approvato e, comunque, non inferiore a 500.000 euro».
      6. Al primo periodo del comma 11 dell'articolo 26 del codice del consumo, le parole: «a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad una somma pari all'1 per cento del fatturato lordo relativo all'ultimo bilancio approvato e, comunque, non inferiore a 500.000 euro».

 

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      7. Al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 26 del codice del consumo, le parole: «a 40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad una somma pari all'1 per cento del fatturato lordo relativo all'ultimo bilancio approvato e, comunque, non inferiore a 1.000.000 di euro».